Stando a quanto si legge nell’articolo 75 della Costituzione il “fallimento” del referendum non produce alcun effetto. In altri termini: la disciplina della cittadinanza rimane quella di prima e il Parlamento può occuparsene esattamente come prima.
Dopo il nulla di fatto del referendum sulla cittadinanza è naturale chiedersi: e adesso? Dobbiamo ritenere ogni discussione e proposta fuori luogo?
Stando a quanto si legge nell’articolo 75 della Costituzione il “fallimento” del referendum non produce alcun effetto. In altri termini: la disciplina della cittadinanza rimane quella di prima e il Parlamento può occuparsene esattamente come prima.
Tuttavia, pur coi limiti derivanti da una partecipazione che ha riguardato solo il 30% degli aventi diritto, in qualche modo il popolo ha “parlato”.
Certo, una percentuale non precisamente definibile ma comunque non piccola di coloro che non hanno partecipato alla consultazione è costituita da cittadini che (purtroppo) hanno abbandonato ogni forma di partecipazione attraverso il voto (sono quelli che non partecipano nemmeno alle elezioni), e può essere ragionevole considerarli astenuti-indifferenti. E, d’altra parte, non si può escludere che qualcuno non abbia partecipato, pur essendo a favore del “Sì”, perché “tanto sarebbe stato inutile” essendo prevedibile il mancato raggiungimento del quorum.
Ma non si possono trascurare due dati
- molti di coloro che non hanno partecipato l’hanno fatto, seguendo l’indicazione di quasi tutti i partiti del centro-destra, perché contrari alla naturalizzazione dopo cinque anni di regolare soggiorno;
- il 35% dei votanti ha votato “No”.
Quindi, anche a considerare gli astenuti-indifferenti il 30-40% dell’elettorato, abbiamo che, degli altri, più della metà, di fatto, votando o scegliendo di non votare, si sono espressi per il “No”.
Che ne deriva?
Pur essendo la questione controversa, è possibile sostenere che da ciò derivi un vincolo per il Parlamento in questa legislatura a non andare “contro” l’esito sostanziale del referendum, ossia a non approvare una modifica della legge tale da prevedere la naturalizzazione dopo cinque anni di regolare soggiorno. Perché la più recente manifestazione della volontà popolare non è in tal senso. Ovviamente, da future elezioni deriverà invece un Parlamento con una nuova legittimazione, successiva al referendum, non più limitato da un tale “vincolo”.
Va però osservato che, prima del referendum, nessuno ipotizzava un intervento delle Camere per prevedere la naturalizzazione dopo cinque anni; quindi, il vincolo di cui sopra di fatto non cambia molto lo scenario.
Era emersa, invece, negli ultimi mesi del 2024, l’ipotesi di introdurre in via parlamentare il c.d. ius scholae, ossia la possibilità per i figli degli immigrati di acquisire la cittadinanza prima della maggiore età in virtù della frequenza scolastica.
Rispetto a tale ipotesi l’esito del referendum cambia qualcosa?
No.
Il popolo non si è espresso in generale sulla disciplina della cittadinanza ma solo su un punto: la naturalizzazione dopo cinque anni di regolare soggiorno. Sarebbe del tutto irragionevole-arbitrario desumere dall’esito referendario una contrarietà del popolo a ogni qualsivoglia modifica della disciplina di cui alla legge n. 91 del 1992 (con, tra l’altro, anche una sorta di delegittimazione a posteriori delle modifiche introdotte nella stessa, da ultimo, col decreto-legge n. 36/2025 e la relativa legge di conversione). Perché, se pure i vari modi d’acquisto sono tra loro legati, ciascuno ha anche una sua autonomia sul piano politico così come tecnico.
È ovvio, ad esempio, che un cittadino può essere ragionevolmente contrario alla naturalizzazione dopo cinque anni di regolare soggiorno e invece favorevole allo ius scholae (anche solo perché vede le c.d. seconde generazioni con sguardo assai diverso da quello riservato in generale agli immigrati); e tecnicamente l’introduzione dello ius scholae non creerebbe alcun problema (né pratico, né concettuale) per quanto riguarda la disciplina della naturalizzazione.
Quindi, concludendo
- in questa legislatura l’esito del referendum ha fatto venire meno la possibilità prevedere – secondo quello che era il quesito – la naturalizzazione dopo cinque anni di regolare soggiorno. Chi intende riproporre la questione dovrà assumere come riferimento la prossima legislatura
- resta, invece, in linea di principio aperta la possibilità già in questa legislatura di intervenire con riferimento ad “altri” modi d’acquisto e in particolare con riferimento allo ius scholae.
Ennio Codini, Responsabile Settore Legislazione
