La vittoria del “sì” ci avvicinerebbe o ci allontanerebbe dagli altri Paesi europei quanto ai tempi d’attesa per la naturalizzazione?

In linea generale sì, richiedere cinque anni di residenza per la naturalizzazione rappresenterebbe un allineamento con la prassi prevalente in Europa. Ma non è il solo aspetto da considerare. 

Non è un mistero che la normativa italiana attualmente in vigore sia tra le più restrittive d’Europa: l’Italia richiede (in generale, salvo eccezioni) dieci anni di residenza legale continuativa per i cittadini stranieri extra-UE che vogliono naturalizzarsi. È un tempo tra i più lunghi dell’Unione Europa: a fissare lo stesso limite, oltre all’Italia, sono solo Austria, Lituania e Spagna. 

Secondo lo studio Pathways to citizenship for third-country nationals condotto dalla rete EMN (European Migration Network), pubblicato nel 20201, numerosi Paesi dell’UE richiedono meno tempo: in Francia, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Svezia, Finlandia, Lussemburgo, e Lettonia, il requisito minimo è proprio di cinque anni (così come nel Regno Unito). Bulgaria, Grecia, Irlanda e Polonia prevedono persino periodi inferiori, fino a tre anni. In altri Stati, come Estonia, Croazia, Ungheria e Slovacchia, il termine si attesta sugli otto anni. La Germania, che tradizionalmente richiedeva otto anni, dal giugno 2024 ha abbassato a cinque anni la soglia per i richiedenti che soddisfino specifici criteri di integrazione. In prospettiva storica, le riforme degli ultimi anni intercorse in alcuni degli Stati membri sono state tutte nella direzione di una riduzione degli anni richiesti, probabilmente in una ottica di stabilizzazione della crescente popolazione straniera residente.2 

In questo contesto, la modifica proposta in Italia si configurerebbe non come un’eccezione, ma come un adeguamento a una tendenza europea già consolidata

Inoltre, nel contesto europeo, non bisogna a parere di chi scrive tralasciare una riflessione interessante: la cittadinanza europea, legalmente derivante dalle cittadinanze nazionali. Ogni cittadino dell’Unione Europea è cittadino di uno Stato membro, e tale cittadinanza conferisce una serie di diritti e doveri a livello europeo. Tuttavia, se la cittadinanza europea è subordinata a quella nazionale, sarebbe forse auspicabile che vi fosse un maggiore allineamento dei requisiti per l’acquisizione della cittadinanza, soprattutto in relazione al periodo di residenza legale. Tale allineamento dei requisiti tra gli Stati membri potrebbe non solo semplificare i processi amministrativi, ma anche promuovere una visione più integrata della cittadinanza europea. 

Residenza legale vs presenza effettiva

Un aspetto spesso trascurato nel dibattito pubblico riguarda tuttavia la natura stessa del requisito di “residenza legale”. Si tende a interpretarlo come sinonimo di presenza effettiva e stabile nel territorio nazionale, ma in realtà i due concetti non coincidono necessariamente. La residenza legale si fonda sul possesso di un titolo di soggiorno valido, ma non implica automaticamente una presenza fisica continuativa. Al contempo, soggetti che vivono stabilmente in Italia — in alcuni casi da molti anni — possono trovarsi esclusi dal conteggio per periodi di irregolarità o assenza di documentazione formale.  

Un esempio può chiarire questa discrepanza: si pensi a uno studente cittadino straniero da sempre residente in Italia che partecipa a un programma di studio all’estero di qualche mese. Se durante quel periodo, per un motivo anche formale — come il trasferimento di residenza anagrafica da parte della famiglia — dovesse perdere il requisito della residenza legale continuativa, l’intero periodo potrebbe non essere più considerato valido ai fini della cittadinanza. Si tratta di una rigidità normativa che rischia di penalizzare percorsi di vita pienamente inseriti nella realtà italiana, ma non perfettamente allineati con i criteri giuridici formali. 

Residenza legale vs. integrazione effettiva

Questa distinzione tra condizione giuridica e integrazione effettiva si riscontra anche in altri ordinamenti, con un approccio differenziato con conseguenze significative nei riguardi delle cosiddette acquisizioni di cittadinanza delle “nuove generazioni”.3 In Francia, ad esempio, il requisito standard è di cinque anni di residenza regolare, ridotti a due in caso di percorsi di studio superiori compiuti in territorio francese. Tuttavia, l’amministrazione valuta anche l’integrazione con la società francese, attraverso criteri come la stabilità lavorativa, la partecipazione alla vita civica e la conoscenza della lingua e della cultura repubblicana. In Germania, la recente riforma mantiene requisiti di lingua e indipendenza economica, ma riduce da otto a cinque anni il periodo necessario, o a tre in presenza di particolari risultati di integrazione. Anche in Austria, a fronte dei dieci anni richiesti per la naturalizzazione, vi è una riduzione a sei anni per coloro che dimostrano una integrazione avanzata, basata sulla conoscenza della lingua e lavoro stabile.  

In tutti questi casi, emerge un approccio che tenta di bilanciare il criterio temporale con altri elementi, più o meno oggettivabili, volti a misurare l’inserimento del richiedente nel tessuto sociale e istituzionale del Paese. Tuttavia, resta aperta la questione su quanto tali criteri — come il reddito, o la conoscenza linguistica certificata, l’assenza di precedenti penali — siano realmente rappresentativi di un’integrazione sostanziale. Possono essere indici di una certa stabilità formale, ma non necessariamente riflettere la partecipazione civica, la costruzione di reti sociali o il senso di appartenenza, elementi meno misurabili ma centrali nei processi di inclusione. 

Il confronto europeo mostra che il tempo di residenza legale, da solo, non costituisce un parametro esaustivo

È dunque utile leggere tale requisito insieme agli altri e, soprattutto, nel contesto delle trasformazioni sociali e demografiche in corso. In molte società europee — Italia compresa — le “nuove generazioni” crescono in contesti sempre più compositi, per l’appunto, multietnici, dove le identità personali e collettive si articolano in modi non riducibili a modelli nazionali tradizionali. 

In quest’ottica, un riesame dei criteri per l’accesso alla cittadinanza può rappresentare non solo un aggiornamento tecnico, ma anche un’opportunità per interrogarsi sul significato contemporaneo dell’appartenenza alla comunità nazionale e sulle modalità più appropriate per riconoscere l’inclusione di fatto all’interno della comunità politica. 

***

[1] Dati aggiornati e maggiori dettagli sulle normative vigenti all’11 aprile 2024 sul documento aggiuntivo della rete EMN, “Ad-Hoc Query on 2024.25 Conditions for acquiring citizenship by naturalisation”.
[2] Cfr. E. Codini e M. D’Odorico, Per una nuova disciplina della cittadinanza, Quaderni ISMU 2004, Tab. 1 – Naturalizzazione ordinaria per cittadini comunitari nei venticinque Stati membri, pag. 63 e ss.
[3] Interessante è l’indagine condotta dal punto di contatto nazionale italiano di EMN sul punto, Legislazione sull’acquisizione della cittadinanza per le nuove generazioni con background migratorio, Sintesi EMN Ad-hoc query 2023.52, 21 febbraio 2024.

Sara Morlotti, Ricercatrice Settore Legislazione