Strettamente necessari no. Opportuni forse.
La prefigurazione del prosieguo, ossia di che cosa avverrebbe o potrebbe avvenire dopo un’eventuale vittoria del “Sì”, è un aspetto importante dell’esperienza referendaria. Ragionevolmente il cittadino si chiede, in particolare: in caso di vittoria del “Sì”, tutto si chiuderebbe con l’esito abrogativo o si aprirebbe la strada per un qualche intervento del legislatore? Ed eventualmente di che tipo?
Non è facile rispondere nel caso del referendum sulla cittadinanza dell’8-9 giugno.
Come si è detto parlando del quesito referendario, in caso di vittoria del “Sì” – ossia di raggiungimento del quorum con prevalenza dei “Sì” – il testo dell’art. 9 della legge sulla cittadinanza risulterebbe riformulato.
Per chiarezza si propone un confronto con a sinistra il testo attuale e a destra il testo quale risulterebbe in caso di vittoria del “Sì” (le parole abrogate-cancellate).
1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto (…)
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente all’adozione (…)
d) al cittadino di uno Stato membro [dell’Ue] se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica
e) all’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto (…)
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente all’adozione (…)
d) al cittadino di uno Stato membro [dell’Ue] se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica
e) all’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
Davanti al testo dell’art. 9, e in generale della legge del 1992, quale risulterebbe in caso di vittoria del “Sì”, ossia un testo normativo manipolato attraverso cancellazioni e dunque “nuovo” (come sottolinea la dottrina giuridica, da Crisafulli nelle sue Lezioni di diritto Costituzionale a Luciani nella sua voce dedicata al referendum nel Commentario alla Costituzione a cura di Branca e Pizzorusso), è lecito chiedersi anzitutto: sarebbe ancora capace la legge di regolare l’acquisto della cittadinanza da parte degli stranieri immigrati?
Se la risposta fosse “No” sarebbe chiaramente necessario un intervento del legislatore.
Ebbene, una lettura di quello che sarebbe il “nuovo” art. 9 propone un testo diverso ma quanto alla capacità regolativa analogo a quello attuale. E d’altra parte può valere come rassicurazione il giudizio di ammissibilità del referendum a suo tempo reso dalla Corte costituzionale. Perché il via libera c’è stato solo perché la Corte ha ritenuto che in caso di vittoria del “Sì” residuerebbe una disciplina immediatamente applicabile, senza necessità di ulteriori interventi, alla generalità degli interessati. Altrimenti la Corte avrebbe “bocciato” la richiesta di indizione del referendum, perché una compiuta disciplina dei modi d’acquisto della cittadinanza è essenziale e la Corte per costante giurisprudenza non ammette quesiti referendari che creino lacune in discipline essenziali.
Però è lecito chiedersi, ulteriormente: non ci sarebbero comunque nel testo della legge, quale risultante dall’abrogazione, tensioni o addirittura contraddizioni?
Va ricordato a questo punto che, come è noto, di fatto, passandosi da dieci a cinque anni sarebbe riproposta la disciplina di cui alla vecchia legge sulla cittadinanza del 1912 e allora ci si può chiedere: una soluzione del 1912 inserita in una legge del 1992 non potrebbe dar luogo a un qualche esito stridente?
In generale la disciplina della cittadinanza è legata a una certa tipologia di Stato, nonché a un certo modo d’essere delle relazioni fra questo e i membri della Comunità politica, nonché a una certa idea di “giustizia” quanto alla tutela delle persone che aspirano a far parte pienamente di tale comunità. E allora la disciplina della cittadinanza non è mera costruzione razionale bensì necessariamente, come e più di altre, un prodotto storico-politico. Perciò in linea di principio è lecito chiedersi se calare puramente e semplicemente una soluzione del 1912 – adottata da uno Stato liberale che non sperimentava l’immigrazione di massa – nell’attuale ordinamento sarebbe la soluzione “giusta” o non sarebbe a quel punto opportuno un intervento legislativo.
Va comunque osservato che, pur non essendovi in Costituzione precisi vincoli a riguardo, in caso di vittoria del “Sì” si dovrebbe ritenere non corretto un intervento del legislatore “contro” la volontà espressa dal popolo, di ripristino dell’assetto abrogato (come sottolineato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 32 del 1993 come nella precedente n. 468 del 1990).
Invece sarebbe corretto un intervento volto a integrare tale volontà in un più complessivo ripensamento della disciplina.
Si pensi, per fare un facile esempio, alla ragionevolezza di ripensare la disciplina per l’acquisto da parte degli apolidi: con la legge del 1992 si è prevista per loro una più breve durata della previa richiesta regolare residenza per la considerazione, che permane, di un’esigenza di speciale tutela di chi non ha alcuna cittadinanza. E allora, dopo un referendum che portasse come regola generale a cinque anni il previo regolare soggiorno richiesto, non dovrebbe il legislatore ripensare le modalità per “favorire” – non necessariamente riducendo la durata del, molti potrebbero essere i modi – gli apolidi?
E non potrebbe essere lo stesso anche per un’altra categoria oggi non senza ragione “favorita” quale quella dei cittadini di paesi membri dell’Ue?
Ma al di là di questo, cambiando la durata del previo regolare soggiorno ragionevolmente potrebbe il legislatore ripensare la disciplina degli altri requisiti per la naturalizzazione. Perché è opportuno considerare i requisiti nell’insieme. Solo così può svilupparsi in un dato contesto una seria riflessione politica sulle logiche da seguire nell’estensione della cittadinanza.
Manuel Gioiosa, Ricercatore Settore Legislazione
