Negli ultimi decenni molti sono stati i progetti di riforma della disciplina dei modi d’acquisto della cittadinanza. L’attenzione è stata per lo più concentrata sull’acquisto da parte delle c.d. seconde generazioni, ossia da parte dei figli degli immigrati, ma in alcuni casi è stato affrontato invece il tema dell’acquisto da parte dell’immigrato adulto in virtù della protratta residenza con l’intenzione di ridurre il numero di anni richiesti di previo soggiorno.
A riguardo, considerando i progetti di riforma susseguitisi nel tempo emerge una linea dai tratti in parte eterogenei.
Quanti anni per l’acquisto
Quanto alla scelta del numero di anni da prevedere, i vari progetti, riesumandosi la soluzione della legge del 1912, sono stati per lo più accomunati dall’idea di un passaggio, per i c.d. extracomunitari, da dieci a cinque anni, analogamente a quanto si chiede ora col referendum. Da segnalare, però, almeno un’eccezione, quella del progetto di legge presentato nel 2014 da Maurizio Bianconi (Forza Italia) dove la riduzione veniva realizzata con soluzione particolare: il requisito dei dieci anni sarebbe rimasto, ma come mero requisito per la concessione della cittadinanza, mentre la domanda avrebbe potuto essere presentata prima, dopo otto anni di regolare soggiorno, con successiva frequenza da parte dell’interessato di un corso di educazione civica e decisione dell’autorità sulla concessione entro due anni dalla domanda.
Il progetto Bianconi, come si è visto, abbinava alla riduzione dei tempi l’aggiunta di un requisito prima non previsto dalla legge: il corso di educazione civica. Una soluzione ricorrente questa di aggiungere requisiti?
Se consideriamo i diversi progetti notiamo che quella di abbinare alla riduzione della durata della previa residenza la previsione di requisiti non previsti dalla legge è stata soluzione ricorrente. Nel disegno di legge governativo del 2006 c.d. Amato, spesso citato, il passaggio da dieci a cinque anni era accompagnato dall’indicazione secondo cui il richiedente avrebbe dovuto possedere i medesimi requisiti reddituali richiesti per il rilascio del permesso c.d. permanente (permesso UE per soggiornanti di lungo periodo). Questa di definire un preciso livello di reddito richiesto, per lo più in termini analoghi a quelli di cui al progetto Amato, è soluzione riscontrabile in molti progetti, ad esempio in molti di quelli presentati nel corso della XVII legislatura (Bressa, Caruso, Di Leggo, Vendola ecc.). Va peraltro notato che, di fatto, l’amministrazione ha sempre richiesto per la concessione requisiti reddituali simili, anche se la giurisprudenza in assenza di una previsione di legge ha affermato che le valutazioni “economiche” richiederebbero un’attenzione caso per caso; di conseguenza, in concreto, non ci sarebbe stata la previsione di un requisito davvero “nuovo” ma solo la definizione con legge di un requisito in qualche modo già richiesto.
Rispetto alla possibilità di prevedere requisiti aggiuntivi, è importante notare che accanto al sopra citato progetto Bianconi col suo “corso” anche altri già citati (Bressa, Caruso, Di Leggo) ponevano l’attenzione sul richiedere un certo livello di educazione civica. A questo proposito, in un progetto spesso richiamato per la sua peculiarità di provenire da due parlamentari appartenente a schieramenti politici contrapposti (Partito democratico-Popolo della libertà), il Sarubbi-Granata del 2009, si abbinava la riduzione da dieci a cinque anni della durata del previo regolare soggiorno alla previsione del requisito di una “conoscenza soddisfacente della vita civile dell’Italia e della Costituzione italiana”, conoscenza da accertare attraverso un colloquio con caratteristiche che avrebbero dovuto essere definite con regolamento.
Requisiti di integrazione
Nel complesso, pur al variare delle specifiche soluzioni, dall’insieme dei progetti emerge l’idea che al ridursi della durata della previa residenza avrebbe dovuto accompagnarsi una definizione di requisiti sostanziali indicatori di “integrazione” – ora precisando quanto già richiesto in via di prassi, ora introducendo elementi davvero nuovi – in un certo senso privilegiandosi rispetto alla logica presuntiva caratteristica della legge del 1992 – dopo dieci anni si presume che la persona abbia raggiunto un certo livello di integrazione – una logica di promozione-accertamento dei processi reali d’integrazione.
Tale schema non può ritrovarsi nel quesito referendario, dati i limiti di un meccanismo meramente abrogativo inidoneo a rivedere in termini eventualmente ampliativi il quadro dei requisiti sostanziali richiesti dalla legge.
Potrebbe peraltro in caso di vittoria del “Sì” il legislatore intervenire ridefinendo nel complesso il quadro dei requisiti secondo una logica appunto di promozione-accertamento dei processi reali d’integrazione.
Manuel Gioiosa, ricercatore Settore Legislazione