Si potrebbe pensare che del passaggio da dieci a cinque anni della durata richiesta del previo regolare soggiorno potrebbero approfittare tutti gli immigrati stranieri interessati a ottenere la cittadinanza italiana.
Ma è necessaria una riflessione più attenta.
Anzitutto, va sempre tenuto presente che nulla cambierebbe per i c.d. comunitari, per i quali la disciplina già oggi prevede un tempo d’attesa minore – quattro anni – che resterebbe invariato. E non si tratta di una componente piccola: i comunitari sono circa un quarto degli immigrati stranieri. La riduzione non riguarderebbe poi nemmeno i rifugiati – che in Italia sono relativamente pochi ma il cui numero va crescendo – per i quali è già attualmente è previsto (come per gli apolidi) un tempo d’attesa di cinque anni.
Ciò premesso, possiamo dire che per gli altri immigrati stranieri la vittoria del “Sì” al referendum aprirebbe la strada all’acquisto della cittadinanza. davvero in tempi più brevi rispetto agli attuali?
Per chi ha sposato un’italiana o un italiano, probabilmente non cambierebbe nulla: in questo caso, infatti, per la persona potrebbe rivelarsi comunque più favorevole il regime speciale previsto per l’acquisto della cittadinanza appunto in caso di matrimonio. Ma per gli altri, che sono comunque la maggioranza?
È importante considerare a questo punto che i percorsi di vita dei migranti non sono tutti uguali. Non solo sono diversi i modi attraverso i quali tali persone giungono in Italia, ma sono diverse le loro esperienze nel nostro Paese; e tali esperienze in particolare incidono sui processi d’integrazione e anche specificamente sul possesso di una serie di requisiti che sono essenziali per l’acquisto della cittadinanza in virtù della previa residenza e che resterebbero in vigore, immutati, anche in caso di vittoria del “Sì” al referendum.
L’importanza dei requisiti
Si pensi al requisito dell’aver dichiarato, nel triennio precedente, un reddito non inferiore a una certa soglia; o a quello dell’avere una conoscenza certificata della lingua italiana secondo uno standard prestabilito dalla legge; o al requisito, non ben definito ma rilevante, del non aver avuto negli anni precedenti alla domanda comportamenti considerati dalle autorità indicatori d’uno scarso livello d’integrazione. Si tratta, è chiaro, di requisiti legati a come la persona ha vissuto la sua esperienza migratoria in Italia. Se, ad esempio, nei primi anni di regolare soggiorno uno straniero si è ritrovato a lavorare per lo più in “in nero”, a essere povero e in una situazione per diversi aspetti precaria, e magari anche per questo ha vissuto in contesti di marginalità dove può accadere d’essere in qualche modo “coinvolti” in situazioni di devianza (anche solo perché si frequentano certi luoghi), allora probabilmente quello straniero non avrà al quinto anno e nemmeno al sesto o al settimo anno di regolare soggiorno i requisiti sopra indicati per la concessione della cittadinanza. Magari gli mancherà il certificato di adeguata conoscenza della lingua italiana; magari, per la prevalenza del lavoro “in nero”, non avrà un triennio di denuncia dei redditi con un reddito dichiarato sufficiente; magari avrà la “macchia” dell’essere stato identificato un anno prima dai carabinieri come frequentatore di un locale chiuso per attività illecite… Di conseguenza quello straniero dovrà comunque attendere ben oltre i cinque anni di regolare soggiorno per avere le carte in regole per la cittadinanza (quando finalmente avrà trovato un lavoro regolare e stabile, quando avrà il certificato di conoscenza della lingua ecc.), anche nel caso in cui col referendum formalmente la durata richiesta del previo soggiorno fosse portata a cinque anni.
Per quali immigrati allora la riduzione da cinque a dieci anni del previo richiesto soggiorno agevolerebbe davvero l’acquisto della cittadinanza?
La risposta emerge di riflesso da quanto detto: per quelli che grazie ad un mix di virtù e fortuna (come si sarebbe detto una volta) hanno sviluppato sin dai primi anni di regolare soggiorno un percorso ottimale, a partire dall’avere un lavoro regolare, adeguato e stabile, da ciò potendo derivare per loro il possesso dei requisiti sopra indicati già dopo cinque anni di regolare soggiorno o comunque ben prima dei dieci oggi previsti.
Ennio Codini, responsabile Settore Legislazione
