Il referendum per l’abrogazione parziale della legge del 1992 non modificherebbe direttamente le modalità di acquisizione della cittadinanza per le seconde generazioni, tuttavia, queste potrebbero trarne un beneficio indiretto, vedendosi riconosciuta la cittadinanza in tempi più rapidi.
Partiamo da un dato. Se nell’a.s. 1997/98 l’incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana (CNI) era pari all’1% della popolazione scolastica totale, lo scenario nel corso del tempo è mutato. Sappiamo, infatti, che nell’a.s. 2022/2023 gli alunni con CNI erano oltre 900mila e corrispondono all’11,2% del totale degli iscritti nelle scuole italiane (Capitolo La Scuola, 30° Rapporto sulle migrazioni 2024). Questo significa che più di 1 alunno su 10 in Italia ha un background migratorio. L’attuale normativa – che risale al 1992 – è stata formulata in un panorama nazionale molto differente rispetto a quello attuale, dove le seconde e, ormai, terze generazioni con background migratorio rappresentano una parte significativa e integrante della nostra società.
È bene precisare che il referendum per l’abrogazione parziale della legge del 1992 non modificherebbe direttamente le modalità di acquisizione della cittadinanza per le seconde generazioni; tuttavia, queste potrebbero trarne un beneficio indiretto, vedendosi riconosciuta la cittadinanza in tempi più rapidi.
In che modo la vittoria del “sì” potrebbe facilitare l’accesso alla cittadinanza anche per le c.d. seconde generazioni?
Mentre diversi progetti di riforma, come quelli avanzati da alcuni partiti politici nel corso del 2024 (per un approfondimento Codini, 30° Rapporto sulle migrazioni 2024), hanno messo il focus sulle condizioni di acquisto della cittadinanza per le c.d. seconde generazioni prima del raggiungimento della maggiore età, legandolo per esempio agli anni di frequenza scolastica (il cosiddetto ius scholae), il quesito referendario dell’8 e 9 giugno verte sulle modalità di acquisto della cittadinanza da parte degli immigrati adulti, proponendo di ridurre da 10 a 5 gli anni richiesti di regolare soggiorno per avviare la procedura di naturalizzazione.
Tale riduzione dei tempi per la naturalizzazione anticiperebbe l’acquisto della cittadinanza anche per molti figli di immigrati nati in Italia o giunti per ricongiungimento. Una eventuale modifica da 10 a 5 anni andrebbe, infatti, a incidere sul numero dei beneficiari del meccanismo di trasmissione della cittadinanza da parte di un genitore divenuto nel frattempo – in tempi più rapidi – cittadino.
Secondo l’attuale normativa l’acquisto prima della maggiore età può avvenire infatti solo per trasmissione da parte di un genitore divenuto nel frattempo cittadino. È noto, tuttavia, che i tempi di attesa della cittadinanza sono particolarmente lunghi, con processi di naturalizzazione che raggiungono i 15/20 anni dal momento dell’arrivo in Italia (si veda Codini, 30° Rapporto sulle migrazioni 2024).
Questo, di fatto, riduce la portata del meccanismo di trasmissione familiare, perché spesso i figli – soprattutto quelli giunti a seguito di ricongiungimento – raggiungono la maggiore età prima che uno dei genitori divenga cittadino italiano. Se i tempi per i genitori di diritto e dunque in una qualche misura anche di fatto si riducessero avremmo dunque più “trasmissioni”.
Tale eventuale modifica risolverebbe gli ostacoli che l’attuale normativa sulla cittadinanza ha posto alle seconde generazioni in termini di riconoscimento?
Accrescere le chance di divenire cittadini prima della maggiore età potrebbe essere una risposta positiva a istanze che sono emerse.
Società civile e c.d. seconde generazioni negli ultimi vent’anni hanno promosso numerose campagne e iniziative per modificare la legge sulla cittadinanza, spesso a partire da temi identitari. I figli e le figlie delle prime generazioni di immigrati, socializzati in Italia, si percepiscono italiani e italiane molto prima dell’ottenimento formale della cittadinanza (si veda i risultati Workshop Cittadinanza una sfida aperta ). A tale senso di appartenenza, tuttavia, non si accompagna un riconoscimento formale – la cittadinanza come status legale – né un riconoscimento simbolico – i discendenti degli immigrati continuano in molti casi ad essere percepiti come stranieri, soprattutto in presenza di marcatori etnici (es. il colore della pelle) o religiosi (es. hijab). Il riconoscimento formale, nelle esperienze delle seconde generazioni, arriva spesso in ritardo rispetto alla loro percezione di appartenenza.
Oltre a una dimensione identitaria – che comprende anche tutte le conseguenze sul piano psicologico del non essere riconosciuti nel contesto nel quale si è nati, cresciuti e socializzati – vi è anche una dimensione pratica: non avere la cittadinanza italiana significa trovarsi spesso esclusi, direttamente o indirettamente, da numerose opportunità. Si pensi, ad esempio, alle difficoltà burocratiche nell’accedere a programmi di mobilità internazionale, a causa dei vincoli legati al permesso di soggiorno o all’ottenimento di visti per altri Paesi europei. Oppure, una volta divenuti maggiorenni, all’impossibilità di partecipare a determinati concorsi pubblici o di accedere a borse di studio riservate ai cittadini europei (si ricordi che, se nati in Italia a 18 anni possono ottenere la cittadinanza, ma non è effetto immediato, per i giunti a seguito di ricongiungimento il percorso è più complesso).
Cosa ci dicono le evidenze empiriche e gli studi a tale proposito?
Ci può aiutare una riflessione del politologo Francesco Raniolo (2024) sul nesso tra “essere/non essere parte” (in termini per esempio formali di cittadinanza) e “prendere/non prendere parte”. Il non essere parte di una società – non avere la cittadinanza – può portare da un lato a uno scenario di esclusione (scenario in cui non si prende parte) e, dall’altro, a uno scenario di rivendicazione, in cui si passa all’azione collettiva. L’esclusione di una parte di cittadini nati o cresciuti in Italia porta con sé il rischio di alimentare ulteriore marginalità e incertezza nei percorsi biografici dei figli e delle figlie delle prime generazioni di immigrati. In altri casi, esclusione e discriminazione, come diversi studi suggeriscono, possono alimentare un maggiore senso di identificazione etnica e religiosa, portando da un lato a rivendicazioni collettive e, dall’altro, al rischio di creare ulteriori barriere e separazione tra i vari gruppi all’interno della società.
Lo European Commission against Racism and Intolerance (ECRI), organo del Consiglio d’Europa che si occupa della tutela dei diritti umani, sottolinea l’importanza di modificare la normativa sulla cittadinanza. Nel suo quinto rapporto sull’Italia (ECRI REPORT ON ITALY (sixth monitoring cycle) paragrafo 75, p. 24), l’ECRI ha invitato le autorità a portare avanti le riforme legislative in materia di naturalizzazione. In particolare, ha raccomandato di facilitare l’accesso alla cittadinanza per i minori stranieri nati o cresciuti in Italia e di allineare la normativa alla Convenzione europea sulla nazionalità.
Veronica Riniolo, Ricercatrice e docente di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore
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Esistono molteplici definizioni di “seconde generazioni” e non vi è unanimità circa i termini da utilizzare per riferirsi ai figli e alle figlie di immigrati: “seconde generazioni”, “nuove generazioni”, “nativi interculturali”, “nuovi italiani”, solo per citarne alcuni. In assenza, ad oggi, dell’affermazione di un termine condiviso, si è scelto di adottare l’espressione “seconde generazioni”, ancora la più diffusa sia nella letteratura scientifica sia nel dibattito pubblico, pur nella consapevolezza dei suoi limiti.
Raniolo F. (2024). La partecipazione politica. Fare, pensare, essere. il Mulino, Bologna.
